1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le scuole europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere, non può essere superiore ad un periodo complessivo di nove anni scolastici.
2. È fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 previo nuovo superamento delle procedure di selezione.